|
|
| | DOMANDA A) Nel lotto All risks si richiede la praticabilità delle esclusioni elencate appresso, nella forma di seguito esplicitata. > 1) RESTRIZIONI INTERNAZIONALI - INEFFICACIA DEL CONTRATTO (SANCTION EXCLUSION). In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia. > 2) ESCLUSIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI. La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni diretti, indiretti e/o conseguenti che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione. Per “malattia trasmissibile” s'intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove: 2.1 il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno; 2.2 il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi; 2.3 la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà. > 3) RISCHI CYBER. S'intendono esclusi i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi.
B) Nel lotto All risks si chiede che la garanzia terrorismo/sabotaggio non operi per contaminazione di natura biologica, chimica e nucleare
C) Nel lotto All risks si chiede conferma che il limite d'indennizzo di polizza sia da intendersi anche per anno.
RISPOSTA A) Sulla richiesta > 1) restrizioni internazionali, si accetta l'inserimento dell'esclusione nella formulazione proposta; > 2) malattie trasmissibili, non si accetta l'inserimento dell'esclusione; > 3) cyber risks, l'esclusione è già prevista all'articolo 2, punto n) sicché non si ritiene opportuno apportare ulteriori modifiche al capitolato di gara.
B) La contaminazione nucleare è sempre esclusa dalla polizza All risks; si respinge la richiesta d'esclusione anche delle contaminazioni di natura chimica e biologica.
C) Si conferma che il limite d'indennizzo della polizza All risks di € 20.000.000,00 è anche limite d'indennizzo annuo. |
|
| | DOMANDA Sulla polizza RCT/O si chiede:
- la denominazione della casa di riposo gestita dal Comune di Adria e il numero di posti letto;
- se dalla polizza devono intendersi esclusi i sinistri derivanti da malattie trasmissibili, pandemie ed epidemie;
- se dalla polizza deve intendersi esclusa la RC professionale sanitaria.
RISPOSTA Il Comune di Adria non gestisce case di riposo. |
|
| | DOMANDA Si chiede la disponibilità del Comune a inserire nei capitolati, in caso d'aggiudicazione, la clausola: «ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali». Qualora invece i capitolati prevedano già la suddetta clausola, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta, si chiede la disponibilità a consentire la mera sostituzione della medesima.
RISPOSTA Il Comune acconsente. |
|
|
|
|