Numero gara: 000681 - Casa Albergo per Anziani di Lendinara - Appalto del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo (accordo quadro 2026/2029)


Dettaglio gara


Documentazione di Gara
Gara
 
Avvertenze sulla modulistica (LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE)
     
(318,21 KiB)
 
Pubblicazione dei documenti di gara e di progetto
     
(151,75 KiB)
 
 
Domanda di partecipazione [Amministrativa - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
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Contratto d’avvalimento (soltanto in caso d’avvalimento. In ogni altro caso NON CARICARE ALCUNCHÉ) [Amministrativa - Invio telematico - Facoltativo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
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Copia dichiarata conforme dell’ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale (soltanto per imprese con 50 o più dipendenti. In caso diverso NON CARICARE ALCUNCHÉ) [Amministrativa - Invio telematico - Facoltativo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
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DGUE del concorrente (NON CARICARE ALTRI DOCUMENTI) [Amministrativa - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(170,56 KiB)
 
DGUE dell’ausiliaria (soltanto in caso d’avvalimento. In ogni altro caso NON CARICARE ALCUNCHÉ) [Amministrativa - Invio telematico - Facoltativo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(170,56 KiB)
 
Atto costitutivo, statuto, contratto di rete (soltanto per RTI e consorzi ordinari già costituiti, consorzi stabili, GEIE e AIR. Se il concorrente non appartiene a queste tipologie NON CARICARE ALCUNCHÉ) [Amministrativa - Invio telematico - Facoltativo - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
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Modalità d’attuazione della “clausola sociale” (NON CARICARE ALTRI DOCUMENTI) [Amministrativa - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Non Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
(145,47 KiB)
 

Dettaglio lotti


Documentazione dei Lotti
Lotto n.: 1
 
Modulo per l’offerta tecnica (formato Libre/Open Office)
     
(14,74 KiB)
 
Modulo per l’offerta tecnica (formato Microsoft Word)
     
(6,45 KiB)
 
  Documentazione Amministrativa
 
Contributo Anac [Amministrativa - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Congiunto]
     
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Garanzia provvisoria [Amministrativa - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
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  Documentazione Tecnica
 
Certificazioni e attestazioni (formare un unico file PDF contenente tutti i documenti) [Tecnica - Invio telematico - Facoltativo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
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Offerta tecnica [Tecnica - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
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Relazione Tecnica [Tecnica - Invio telematico - Obbligatorio e Multiplo - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
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Scheda tecnica quantitativa compilata [Tecnica - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
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  Documentazione Economica
 
Offerta Economica [Economica - Invio telematico - Obbligatorio - Invio Congiunto - Richiesta Firma Digitale]
     
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Data: venerdì 10 aprile 2026 (Visualizzati 10 di 32 elementi.Il gruppo continua nella pagina successiva)
 DOMANDA
59) Un operatore economico chiede: « Si chiede conferma che le gg relative alle festività nazionali civili e religiose ricadenti in corso di missione, quando spettanti saranno rifatturate alla tariffa delle ore ordinarie

Si chiede conferma che il costo generato dai ratei ferie ex fs goduti in corso di missione, sarà rifatturato all’utilizzatore

Si segnala che le tabelle relative ai costi orari predisposte sulla base di una pre intesa di rinnovo del CCNL e nei doc di gara, andranno rettificate sulla base delle effettive voci retributive spettanti (es importi categoria Ex B1, ed importi Ivc)

Si segnala che la contribuzione Formatemp - Ebitemp necessita di essere integrata di un contributo aggiuntivo pari allo 0,45%, relativo al Fondo per la Bilateralità previsto nel rinnovo del CCNL delle agenzie per il lavoro

Si chiede conferma che eventuali assenze per permessi, congedi, festività, ecc. qualora spettanti e retribuiti ai lavoratori saranno rimborsati alla APL al costo, al netto dei ristori al datore di lavoro da parte degli Enti previdenziali/assistenziali"».



RISPOSTA

L’Amministrazione contraente risponde (nell’ordine dei singoli quesiti): «

  • Si richiama quanto già esposto in risposta ai quesiti 20., 30. e 59.: le ore festive non lavorate non possono essere remunerate, in quanto i costi connessi alla gestione del costo del lavoro, indicati nel costo base orario di cui agli allegati b.A), b.B) e b.C) al Capitolato Speciale d’Appalto, già prevedono un rateo per l’assenteismo programmato pari al 10%;

  • Le tabelle b.A), b.B) e b.C) al Capitolato Speciale d’Appalto, sono già state rettificate ed il riferimento vigente è quello dell’ultimo CCNL del 23/02/2026 del Comparto Funzioni Locali, che comunque conferma la preintesa del 25/11/2025; come indicato nel Capitolato medesimo, in ogni caso il costo del lavoro derivante da CCNL sarà puntualmente remunerato all’appaltatore;

  • Contributo FSBS: le tabelle b.A), b.B) e b.C) al Capitolato Speciale d’Appalto, sono già state rettificate e ripubblicate per errata corrige;

  • Non si conferma la richiesta; si richiama quanto in precedenza già indicato: l’importo del margine di intermediazione è congruo per assolvere agli obblighi ed impegni che dovranno essere assunti dall’appaltatore relativamente al tasso di assenteismo; inoltre, i costi connessi alla gestione del costo del lavoro, indicati nel costo base orario di cui agli allegati b.A), b.B) e b.C) al Capitolato Speciale d’Appalto, già prevedono un rateo per l’assenteismo programmato pari al 10%».

 DOMANDA
58) Un operatore economico chiede: «Si ritiene doveroso, oltre a quanto sopra esposto in termini di sostenibilità economica dell'offerta, sottoporre alla Vostra attenzione ulteriori criticità rilevate nell'analisi della documentazione di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato), le quali, in assenza di necessari chiarimenti o rettifiche, rendono impossibile la formulazione di un'offerta congrua e conforme alla normativa vigente.

Nello specifico, si evidenzia quanto segue:

  • Inammissibilità della "Somministrazione a chiamata": L'art. II.1 del bando cita erroneamente una "somministrazione di lavoro temporaneo a chiamata". Si precisa che l'istituto della somministrazione di lavoro e quello del lavoro a chiamata sono distinti.

  • Responsabilità Civile e Oneri Assicurativi: Il Capitolato (Artt. 3 e 13) e il Disciplinare (Art. III.5) pongono in capo all'Agenzia la responsabilità per danni causati dai lavoratori somministrati a terzi o alla struttura. Tale previsione contrasta apertamente con l'art. 35, comma 7 del D.Lgs. 81/2015, che pone la responsabilità civile verso terzi in capo all'utilizzatore, sotto il cui controllo operano i lavoratori. Sul punto si precisa che anche la Funzione Pubblica ha precisato che non è possibile richiedere alle APL coperture assicurative diverse da quelle previste dal legislatore (cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 9/2007).

  • Errata applicazione CCNL: Si rileva un refuso normativa laddove si richiama l'applicazione del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione lavoro nei confronti dei dipendenti diretti dell'Agenzia. Si evidenzia infatti che il suddetto CCNL trova applicazione ai "rapporti d/lavoro Intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione {di seguito ApL o Agenzie} e i lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo Indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e loro successive modificazioni ed integrazioni." ma non ai dipendenti diretti dell'agenzia per il lavoro».



RISPOSTA

L’Amministrazione contraente risponde (nell’ordine dei singoli quesiti): «

  • Si conferma che oggetto dell’appalto è quello della "Somministrazione di lavoro temporaneo”, l’indicazione “a chiamata” riportata all’art. II1 del Bando, è evidentemente un mero errore materiale, non influente ai fini della corretta individuazione dell’oggetto dell’appalto medesimo;

  • Responsabilità Civile e Oneri Assicurativi: si richiama la risposta al precedente quesito n.39. “L’art.13 del Capitolato Speciale d’Appalto fa riferimento alle generali coperture che tengono indenne l’appaltatore (e, di riflesso, la stazione appaltante) da quanto sia tenuto a rispondere, quale soggetto civilmente responsabile, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi nell'esercizio dell'attività d'azienda, fermo restando il principio per cui, per lavoratori somministrati utilizzati, la stazione appaltante utilizzatrice applica le medesime coperture assicurative previste per il proprio personale dipendente”;

  • Il riferimento al CCNL, deve essere letto esclusivamente nel senso del generale assolvimento, da parte dell’Agenzia per il Lavoro affidataria, alle pattuizioni ed accordi vigenti, sia per il personale somministrato, che per il proprio personale dipendente diretto».

 DOMANDA
57) Un operatore economico chiede: «La mancanza di informazioni rilevanti che potrebbero ulteriormente incidere sulla sostenibilità della commessa: assenza che non permette agli operatori una corretta valutazione della gara. Tra questi:
  • Tassi di Assenteismo Storico: non è fornita la conoscenza del fenomeno di assenteismo, indispensabile se il rischio rimane a totale carico dell'impresa.

  • Turn-over e Anzianità : Non sono fornite le percentuali medie storiche di turn-over né l'anzianità reale (data di prima assunzione, eventuali scatti maturati e inquadramento definitivo) dei 27 lavoratori soggetti a riassorbimento tramite clausola sociale. Tale aspetto appare alquanto rilevante considerazione della vigente normativa in materia di durata massima contrattuale con impatti sul nuovo aggiudicatario sia in termini gestionali che di responsabilità

  • Informazioni sull'attuale gestore: Non è stato reso disponibile, nemmeno tramite la sezione "Amministrazione Trasparente", il nominativo dell'attuale fornitore e il margine d'agenzia (tariffa o ribasso) attualmente applicato».




RISPOSTA

L’Amministrazione contraente risponde (nell’ordine dei singoli quesiti): «

  • Quanto ai tassi di assenteismo storico, sono già stati indicati nella risposta al precedente quesito 21., specificando che trattasi di un dato riferito alla generalità del personale operante presso la struttura, in quanto l’Ente non dispone nel dato specifico inerente al solo personale somministrato;

  • Quanto ai dati del Turn-over e Anzianità, per quanto rilevanti non sono stati richiesti da parte di alcun altro operatore economico concorrente, per cui non se ne rileva la necessità ai ai fini della presentazione di un’eventuale offerta; in ogni caso si precisa che tutti tali lavoratori, sono inquadrati nella posizione economica iniziale dell’area di appartenenza (Area Operatori esperti – Area Istruttori – Area Funzionari EQ), senza alcuna progressione economica o “scatto di anzianità;

  • Quanto alle informazioni sull’attuale gestore, si riporta il relativo Link all’amministrazione trasparente del sito dell’Ente:

https://one33.robyone.net/257/IT/entities/single/a5df498b-d84a-46cc-ae2a-28c0dcc522db

In ogni caso, come già indicato in risposta a precedenti quesiti, l’affidatario attuale è l’ Agenzia OASI Lavoro S.p.A. di Bologna (Iscrizione all’Albo Sezione I del 11/09/07 Aut. Min - Prot. n° 13/I/21126).

Il Margine attualmente applicato ammonta ad euro 0,75 per ora lavorata».

 DOMANDA
  1. Un operatore economico chiede: «In primo luogo, occorre evidenziare le incongruenze, rispetto alla specifica disciplina della somministrazione di lavoro (artt. 30- 40 D. lgs. 81/15) rispetto all'impostazione del costo del lavoro. Dette le criticità rilevate compromettono l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto e l'effettiva par condicio dei concorrenti.

    Con riferimento all'impianto economico dell'appalto, come definito in particolare dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, che pone a carico esclusivo dell'Agenzia i costi relativi alle assenze dei lavoratori somministrati si evidenzia che l'esiguo margine di agenzia posto a base di gara (pari a un massimo di 1,10 €/ora) è insufficiente a garantire l'equilibrio economico dell'appalto e la copertura dei costi

    effettivi del personale, rendendo la formulazione di un'offerta sostenibile strutturalmente impossibile. Ne consegue che appare inverosimile che qualsiasi operatore economico possa presentare un ribasso su detto importo senza incorrere in una proposta economicamente in perdita, la quale potrebbe altresì comportare un rilevante nocumento per i lavoratori somministrati. Per assicurare la formulazione di un'offerta congrua e conforme ai principi di sostenibilità economica, si impone pertanto la necessaria revisione al rialzo della base d'asta, da cui l'eventuale ribasso dovrà prendere awio.

    A sostegno di quanto sopra evidenziato, si precisa che il Capitolato prevede la corresponsione della tariffa per le sole ore effettivamente prestate. Tale impostazione contrasta con l'art. 33 del D.Lgs. 81/2015, il quale stabilisce che l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, tra cui:

    • Festività Infrasettimanali: Il mancato rimborso delle festività infrasettimanali non lavorate, ma regolarmente retribuite ai lavoratori in forza del CCNL applicabile e del D.Lgs. 81/2015, pone un costo effettivo interamente a carico dell'Agenzia

    • Assenze e Ratei (Malattia, Permessi, Ferie): L'esclusione dal rimborso delle ore di assenza (malattia, permessi, con particolare riferimento ai giorni di carenza INPS) e delle quote di retribuzione maturate durante le ore di ferie godute, che non sarebbero rimborsate gestendo il lavoratore solo sulle ore lavorate, è contraria al principio di responsabilità solidale e rimborso degli oneri effettivamente sostenuti (art. 33, comma 2, D.Lgs. 81/2015). Tali costi effettivi non possono essere assorbiti dal margine d'agenzia (assoggettato ad IVA)».

     



RISPOSTA

L’Amministrazione contraente risponde: «Come già esposto in precedenti quesiti, l’importo del margine di intermediazione è congruo per assolvere agli obblighi ed impegni che dovranno essere assunti dall’appaltatore, anche relativamente al tasso di assenteismo; peraltro, il margine di intermediazione attualmente applicato è sensibilmente inferiore (pari a 0,75 euro per ora lavorata), per cui ciascun offerente, in sede di gara, potrà effettuare i calcoli e valutazioni di propria convenienza, per effettuare la propria proposta. Si evidenzia infine che i costi connessi alla gestione del costo del lavoro, indicati nel costo base orario di cui agli allegati b.A), b.B) e b.C) al Capitolato Speciale d’Appalto, già prevedono un rateo per l’assenteismo programmato, pari al 10%».

 

 DOMANDA

A) Un operatore economico chiede: «Indicare il codice alfanumerico Cnel del CCNL applicato». 

B) Un operatore economico chiede: «Confermare che indice e copertina non sono inclusi nel conteggio del numero massimo di pagine per l’offerta tecnica» .

C) Un operatore economico chiede: « Si chiede conferma che il costo della manodopera, non soggetto a ribasso, per il periodo quadriennale avente durata certa è stato stimato in € 4.920.814,08, quindi l’operatore economico, nell’offerta economica, dovrà indicare tale importo come i propri costi della manodopera, o inferiore con apposito giustificativo».

D) Un operatore economico chiede: «In merito all’offerta economica, si chiede conferma che la mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza non rappresenta una causa di esclusione, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice non sussiste l’obbligo a carico degli operatori economici di indicare la stima dei suddetti costi».

E) Un operatore economico chiede: «in riferimento a quanto riportato alla lettera B dell’articolo III.5. Garanzie per l’aggiudicatario, si chiede se con “garanzia per ciascuna disposizione attuativa” si debba intendere che per ogni contratto derivato dell’accordo quadro, dovrà essere emessa un’apposita polizza definitiva». 

F) Un operatore economico chiede: «Con riferimento al par. 14.1.1 del disciplinare di gara, si chiede conferma che qualora la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore, in luogo della copia della procura, l’operatore economico potrà allegare la visura di iscrizione alla CCIAA con indicazione degli estremi della stessa e dei poteri attribuiti».

G) Un operatore economico chiede: «Art.11 CAPITOLATO Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del  17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.”Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici».

H) Un operatore economico chiede: « Art.10 CAPITOLATO Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario».



RISPOSTA

A) La Stazione Unica Appaltante risponde:« Leggere attentamente il § II.5 del bando di gara» 

B) La Stazione Unica Appaltante risponde:« Leggere attentamente il § 15.2 del disciplinare di gara e attenervisi scrupolosamente: indice e copertina non sono richiesti né utili; se inseriti, sono considerati – secondo la loro impostazione grafica – pagine o tabelle/grafici e come tali contati» 

C) La Stazione Unica Appaltante risponde:« L’importo di € 4.920.814,08 non è il costo della manodopera bensì quello massimo del lavoro somministrato, non soggetto a ribasso; trattandosi di servizio di natura intellettuale, nell’offerta economica non è obbligatorio – benché sia raccomandato – indicare i costi della manodopera né gli oneri di sicurezza aziendale; alle predette voci potrà dunque essere indicato 0,00» 

D) La Stazione Unica Appaltante risponde: «L’indicazione dei suddetti importi non è obbligatoria ma è comunque raccomandata; in caso non la si voglia rendere, va risposto 0,00» 

E) La Stazione Unica Appaltante risponde: «Esatto» 

F) La Stazione Unica Appaltante risponde: « No: occorre in ogni caso la copia autentica della procura poiché non v’è sicurezza che la visura camerale riporti esattamente e compiutamente i poteri del procuratore» 

G) La Stazione Unica Appaltante risponde: «La penale del § III.3.3 del bando è prevista dall’allegato II.3 al decreto legislativo 36/2023»

H) La Stazione Unica Appaltante risponde: «Le spese contrattuali si potranno calcolare soltanto dopo l’aggiudicazione. In ogni caso si veda la tabella A) all’Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023»

 

 DOMANDA

Si integra il quesito n. 30):

Un operatore economico chiede: «Si specifica che nelle negli allegati riportanti tabelle del costo del lavoro sono indicate  ferie ed ex festività, al contrario non sono invece calcolate le giornate festive annuali, quali: 

(Capodanno o Primo dell'anno: Giovedì 1 gennaio 2026; 

Epifania o La Befana: Martedì 6 gennaio 2026; 

Pasquetta o Lunedì dell'Angelo: Lunedì 6 aprile 2026; 

Festa della Liberazione: Sabato 25 aprile 2026; 

Festa dei Lavoratori: Venerdì 1 maggio 2026; 

Festa della Repubblica: Martedì 2 giugno 2026; 

Ferragosto: Sabato 15 agosto 2026; 

Immacolata concezione: Martedì 8 dicembre 2026; 

Natale: Venerdì 25 dicembre 2026; 

Santo Stefano: Sabato 26 dicembre 2026; 

Chiediamo  conferma  che  le  festività  siano  state  già  incluse  da  voi  nel  costo  del  lavoro  orario  o  se  dovranno esser fatturare a parte con applicazione del margine di agenzia». 



RISPOSTA

L’Amministrazione contraente risponde: «Si richiama quanto già esposto in risposta al quesito 20.:  

- le  giornate  di  festività  infrasettimanali  per  il  personale  turnista  sono  ore  lavorative  e,  solo  se effettivamente lavorate, saranno retribuite con maggiorazione del 100%, in conformità all’art.25 del CCNL 23/02/2026; il margine di agenzia sarà retribuito solo per le ore effettivamente lavorate; 

- per il  personale  non  turnista, le  giornate  di  festività infrasettimanale  non  sono lavorative e,  solo  se  effettivamente  lavorate,  saranno  retribuite  con  maggiorazione  del  20%  o  del  30%,  in  conformità  all’art.26  del  CCNL  23/02/2026;  il margine  di  agenzia  sarà  retribuito  solo  per  le  ore  effettivamente  lavorate. Le ore festive non lavorate non possono essere remunerate, in quanto i costi connessi alla gestione del costo del lavoro, indicati nel costo base orario di cui agli allegati b.A), b.B) e b.C) al Capitolato Speciale  d’Appalto, già prevedono un rateo per l’assenteismo pari al 10%». 

 DOMANDA

Si integra il quesito n. 20:

Un operatore economico chiede: «Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il Ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo». 



RISPOSTA

L’Amministrazione contraente risponde: «Le  giornate  di  festività  infrasettimanali  per  il  personale  turnista  sono  ore  lavorative  e,  solo  se  effettivamente lavorate,  saranno  retribuite  con maggiorazione  del 100%, in  conformità all’art.25 del CCNL 23/02/2026; il margine di agenzia sarà retribuito solo per le ore effettivamente lavorate; per il  personale  non  turnista,  le  giornate  di  festività  infrasettimanale  non  sono  lavorative  e,  solo  se  effettivamente  lavorate,  saranno  retribuite  con  maggiorazione  del  20%  o  del  30%,  in  conformità  all’art.26  del  CCNL  23/02/2026;  il  margine  di  agenzia  sarà  retribuito  solo  per  le  ore  effettivamente  lavorate. Le  ore  di  festività  infrasettimanale  non  lavorate  non  possono  essere  remunerate,  in  quanto  i  costi connessi alla gestione del costo del lavoro, indicati nel costo base orario di cui agli allegati b.A), b.B) e b.C) al Capitolato Speciale 

d’Appalto, già prevedono un rateo per l’assenteismo pari al 10%». 

 DOMANDA

55) Un operatore economico chiede: «Con riferimento alle modalità di redazione dell’offerta tecnica, si prevede l’utilizzo del modello allegato che risulta essere particolarmente contingentato. Poiché l'indice dei criteri di valutazione tecnica, è articolato e dettagliato, richiedendo una trattazione approfondita di numerosi sotto-criteri e sub-elementi, si chiede gentilmente, di valutare la possibilità di ampliare lo spazio a disposizione per la redazione della relazione tecnica (ad esempio ampliando il numero di facciate consentite, rivedendo i margini o l’interlinea del modello, ecc.), in modo da consentire una maggiore capienza testuale e poter rispondere compiutamente a tutte le richieste dei criteri motivazionali e di valutazione delle voci tecniche qualitative». 



RISPOSTA

L’Amministrazione contraente risponde: «L’Amministrazione ha definito i limiti dimensionali dell’offerta tecnica (numero di pagine e carattere), con l’obiettivo di garantire il principio di sinteticità e proporzionalità delle offerte, favorendo l'efficacia dell'attività di valutazione della Commissione giudicatrice.

Tali limiti (non più di 4 facciate A4 dattiloscritte per la sezione a., comprese le varie rappresentazioni grafiche, flow chart ed immagini e, non più di 6 facciate A4 complessive, per le sezioni b., c., d., e. ed f.), sono adeguati e sufficienti per illustrare nel modo più esaustivo l’offerta tecnica.

Pertanto si confermano le previsioni degli elaborati di gara ed il fatto che le parti eccedenti non verranno in alcun modo prese in considerazione e non saranno oggetto di valutazione». 

 DOMANDA

54) Un operatore economico chiede: «In considerazione del fatto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al prezzo dell’ora ordinaria».     



RISPOSTA

L’Amministrazione contraente risponde: «Si richiama quanto già esposto in risposta ai quesiti 20. e 30:

- le giornate di festività infrasettimanali per il personale turnista sono ore lavorative e, solo se effettivamente lavorate, saranno retribuite con maggiorazione del 100%, in conformità all’art.25 del CCNL 23/02/2026; il margine di agenzia sarà retribuito solo per le ore effettivamente lavorate;

- per il personale non turnista, le giornate di festività infrasettimanale non sono lavorative e, solo se effettivamente lavorate, saranno retribuite con maggiorazione del 20% o del 30%, in conformità all’art.26 del CCNL 23/02/2026; il margine di agenzia sarà retribuito solo per le ore effettivamente lavorate.

Le ore festive non lavorate non possono essere remunerate, in quanto i costi connessi alla gestione del costo del lavoro, indicati nel costo base orario di cui agli allegati b.A), b.B) e b.C) al Capitolato Speciale d’Appalto, già prevedono un rateo per l’assenteismo pari al 10%».

 DOMANDA

53) Un operatore economico chiede: «Nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008».     



RISPOSTA

L’Amministrazione contraente risponde: «Si richiama la risposta già fornita per il quesito n.26.: “Il capitolato speciale d’appalto è chiaro: la formazione di cui all’art.3 comma 5, lettere da b) a e), sono a carico sono a carico dell’agenzia per il lavoro affidataria, senza alcun ulteriore aggravio per l’Ente; qualora carenti tali titoli (per i quali è riconosciuta la contribuzione Formatemp), l’agenzia per il lavoro affidataria, dovrà dar corso ai relativi percorsi forma??vi contestualmente all’assunzione ed alla loro acquisizione entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’effettivo avvio al servizio; l’Ente è tenuto esclusivamente alla fase di affiancamento e addestramento all’atto dell’ingresso in servizio, oltre al mantenimento ed aggiornamento dei succitati titoli in costanza di attività lavorativa”.

Diversamente, come già indicato nelle risposte ai quesiti n.24. e n.34.: “Si conferma che i costi della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (sia in fase pre-assuntiva che di verifica periodica), rimangono a carico dell’Ente, in quanto soggetto utilizzatore”». 



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