Numero gara: 000716 - Provincia di Rovigo - Appalto del servizio assicurativo “Incendio e altri rischi” (2026/2030)


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Data: mercoledì 8 aprile 2026
 DOMANDA

Quesito n. 23:

a) Con riferimento al testo di polizza Incendio, si chiede conferma che, relativamente all’Art. Terrorismo e sabotaggio (Art.10, Sez.3), siano esclusi i danni da contaminazione biologica, chimica o nucleare;

b) Con riferimento al testo di polizza Incendio, si chiede conferma che sia possibile sostituire il testo dell’ Art. 1 BIS – Esclusione Cyber e Data della Sezione 4, con il seguente:

“CLAUSOLA CYBER RISK

È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.

Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.

Definizioni 

Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da: 

  • atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno; 

  • software intrusivi o malevoli; 

  • errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata; 

  • qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware; 

  • accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone; 

Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.

Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.

Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.”;

c) Con riferimento al testo di polizza Incendio, si chiede conferma che sia possibile sostituire il testo dell’ Art. 1 TER – Malattie Trasmissibili, Epidemie, Pandemie  con il seguente:

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI 

A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima. 

Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove: 

(i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e 

(ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e 

(iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.”

Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività. 

La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura. 

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati;

d) Con riferimento al testo di polizza Incendio, si chiede conferma che sia possibile sostituire il testo dell’Art. 1 QUATER – Sanctions Clause con il seguente:

LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI 

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo, né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione, nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società, o qualsiasi suo dipendente, o collaboratore, a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, della Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

 



RISPOSTA

Risposta n. 23:

a) Si conferma che, relativamente al terrorismo e sabotaggio (Art.10, Sez.3), devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: contaminazione biologica, chimica o ambientale;

b) Non essendo contemplata l’ammissibilità di varianti alla parte tecnica oltre a quelle appositamente predeterminate, si conferma il testo di cui alla Sezione 4, Art. 1 BIS – Esclusione Cyber e Data;

c) Non essendo contemplata l’ammissibilità di varianti alla parte tecnica oltre a quelle appositamente predeterminate, si conferma il testo di cui alla Sezione 4, Art. 1 TER – Malattie Trasmissibili, Epidemie, Pandemie;

d) Non essendo contemplata l’ammissibilità di varianti alla parte tecnica oltre a quelle appositamente predeterminate, si rimanda al testo di cui alla Sezione 4, Art. 1 QUATER – Sanctions Clause.

Data: martedì 7 aprile 2026 (Visualizzati 9 di 15 elementi.Il gruppo continua nella pagina successiva)
 DOMANDA

Quesito n. 22:

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio ad integrare l’art. EVENTI SOCIOPOLITICI come segue:

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di atti di terrorismo la Società non indennizzerà i danni da:

- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);

- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;

- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;

- da alterazione o omissione di controlli o manovre;

- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;

- da contaminazione biologica o chimica.





RISPOSTA

Risposta n. 22:

Non essendo contemplata l'ammissibilità di varianti alla parte tecnica oltre a quelle appositamente predeterminate, si conferma il testo di cui alla Sezione 3, Art. 10 – Eventi socio-politici.

 DOMANDA

Quesito n. 21:

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.





RISPOSTA

Risposta n. 21:

Non essendo contemplata l'ammissibilità di varianti alla parte tecnica oltre a quelle appositamente predeterminate, si conferma il testo di cui alla Sezione 4, Art. 1 TER – Malattie Trasmissibili, Epidemie, Pandemie.

 DOMANDA

Quesito n. 20:

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

 MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi

servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona

contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di

emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.



RISPOSTA

Risposta n. 20:

Non essendo contemplata l'ammissibilità di varianti alla parte tecnica oltre a quelle appositamente predeterminate, si rimanda al testo di cui alla Sezione 4, Art. 1 QUATER – Sanctions Clause.

 DOMANDA

Quesito n. 19:

Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

 “Esclusione Cyber risk” Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.

Incidente Cyber:

• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”

• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

• “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

• la perdita fisica o il danno alla proprietà;

• se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:

• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione);

• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



RISPOSTA

Risposta n. 19:

Non essendo contemplata l'ammissibilità di varianti alla parte tecnica oltre a quelle appositamente predeterminate, si conferma il testo di cui alla Sezione 4, Art. 1 BIS – Esclusione Cyber e Data.

 DOMANDA

Quesito n. 18:

a) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i veicoli iscritti al PRA e natanti;

b) Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile quanto disposto all’art. 7 – Sezione 5 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale;

c) Si chiede di precisare se la deroga alla proporzionale si intende alternativa e non cumulabile con l’automatismo di copertura previsto Leeway Clause e viceversa;

d) Si chiede di trasmettere in formato excel un aggiornamento al 28.02.2026 della situazione sinistri relativa ai beni per i quali si chiede copertura assicurativa completa di importi liquidati, riservati, descrizione della garanzia colpita e franchigia applicata per ogni danno gestito;

e) Si chiede di confermare che la seguente frase in calce all’art. 1 BIS – Esclusione Cyber e Data sia da considerarsi un refuso e si intenda non operante né relativamente all’articolo stesso, né relativamente ad alcun comma/punto dell’Art. 1 Eventi Esclusi, dell’Art. 1 Eventi Esclusi BIS, dell’Art. 1 Eventi Esclusi TER, dell’Art. 1 Eventi Esclusi QUATER: “Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso”;



RISPOSTA

Risposta n. 18:

a) Si conferma che devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i veicoli iscritti al PRA e natanti;

b) Si precisa che quanto disposto dall’art. 7 – Sezione 5 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale è da intendersi applicabile alle partite e relativi beni assicurati a Valore Intero. Per semplificare: Partite 1, 3, 4;

c) Si conferma che la deroga alla proporzionale di cui all’art. 7 – Sezione 5 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale deve intendersi non cumulabile con l’automatismo di copertura previsto Leeway Clause e viceversa;

d) Si confermano i files già messi a disposizione dei concorrenti aggiornati al 3/02/2026. Si informa che dal 3 febbraio 2026 la Provincia di Rovigo non ha denunciato nuovi sinistri sulla polizza vigente;

e) Non si conferma. La locuzione “Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso” vuole rafforzare l’importanza delle esclusioni sancite in polizza, ma nel contempo salvaguardare quella parte di danno rientrante tra le garanzie operanti in “named perils”;

 

 DOMANDA

Quesito n. 17:

a) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche;

b) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica;

c) Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa,  destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi;

d) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, strade, strade ferrate, scavi, pozzi;

e) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni:  ponti, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pontili, moli e piattaforme in genere;

f) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;



RISPOSTA

Risposta n. 17:

a) Si conferma che devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche;

b) Si conferma che devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica;

c) Si conferma che nel novero dei beni assicurati non sono presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi;

d) Si conferma che devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, strade, strade ferrate, scavi, pozzi;

e) Si conferma che devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ponti, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pontili, moli e piattaforme in genere;

f) Si conferma che devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;

 DOMANDA

Quesito n. 16:

a) Si chiede di confermare che per singola ubicazione si intenda singolo fabbricato e relativo contenuto;

b) Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro;

c) Si chiede conferma che lo STOP LOSS sia il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie;

d) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, bradisismo;

e) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: maremoto mareggiate, penetrazioni di acqua marina;

f) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: contaminazione biologica, chimica o ambientale;

g) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni causati da/conseguenti a: costruzione o demolizione, modificazioni, ampliamenti di Fabbricati, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari;

 

 



RISPOSTA

Risposta n. 16:

a) Si conferma che per singola ubicazione deve intendersi “singolo fabbricato e relativo contenuto”;

b) Si conferma che il “Differenziale storico artistico” è dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro;

c) Si conferma che lo STOP LOSS deve intendersi il massimo indennizzo di polizza per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie;

d) Si conferma che devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, bradisismo;

e) Si conferma che devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: maremoto mareggiate, penetrazioni di acqua marina;

f) Si conferma che devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: contaminazione biologica, chimica o ambientale;

g) Si conferma che devono intendersi esclusi dalla copertura prestata i danni causati da/conseguenti a: costruzione o demolizione, modificazioni, ampliamenti di Fabbricati, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari;

 

 DOMANDA

Quesito n. 15:

Si chiede di confermare che l’opzione TEC_11. OPZIONE migliorativa BIS della garanzia eventi atmosferici si intenda la seguente: 70% della somma assicurata del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 15.000.000,00 sinistro/anno.



RISPOSTA

Risposta n. 15:

Si conferma che l’opzione TEC_11. OPZIONE migliorativa BIS della garanzia eventi atmosferici deve intendersi la seguente: 70% della somma assicurata del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 15.000.000,00 sinistro/anno.

 DOMANDA

Quesito n. 14:

Relativamente alla garanzia Acqua Piovana , si chiede di confermare che il limite sia da considerarsi quale sottolimite della garanzia Eventi atmosferici



RISPOSTA

Risposta n. 14:

Non si conferma. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, appositamente dedicati e stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Acqua piovana”.



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