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| | DOMANDA
Con riferimento al criterio tecnico-quantitativo denominato "TEC-1" relativo all'"aumento della penale giornaliera per il ritardo" siamo a chiedere delucidazioni tanto in quanto la normativa vigente, in ispecie l'art. 126 comma 1 del Codice-D.Lgs. 36/2023) ne prevede la misura MASSIMA nell'1 per mille giornaliero come già previsto sia nella descrizione dei "Criteri di Valutazione" del Bando che all'art. 2.16 comma 3° del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto posto in gara. Come sarebbe dunque possibile proporvene un ulteriore aumento senza incorrere in fatto illegittimo, essendo quello previsto già il massimo?
RISPOSTA
L'articolo 126, comma 1 citato va considerato norma dispositiva e non imperativa, nel senso che le parti possono derogarvi pattuendo importi/percentuali inferiori o superiori a quelli, rispettivamente, minimi e massimi previsti. L'entità della penale offerta dall'aggiudicatario sarà quindi dedotta in contratto e prevarrà su quella di capitolato. |
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| | documenti erroneamente richiesti dal portale
Un malfunzionamento del portale - a oggi irrisolto - provoca la richiesta, per partecipare alla gara, di numerosi documenti non da noi previsti: nella schermata d'esempio qui allegata interessano soltanto i documenti elencati ai n. 2, 4, 17 e dal 19 in poi. Qualora, al momento di presentare l'offerta, il problema non sia stato risolto i concorrenti sono invitati a tenere in considerazione e produrre (ovviamente secondo la propria forma giuridica e modalità di partecipazione) i soli documenti suddetti, evidenziati nell'allegato.
Nei segnaposto di tutti gli altri, nel caso in cui il portale richieda obbligatoriamente un file, può essere caricato un PDF vuoto (se occorre, firmato digitalmente).
In ogni caso terremo conto di tutte queste difficoltà in fase di soccorso istruttorio.
Grazie della collaborazione. |
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