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| | DOMANDA Si chiedono le schede analitiche relative a ciascun impianto fotovoltaico assicurato dalle quali estrapolare: data di installazione, ubicazione, tipologia, ecc.
RISPOSTA IMPIANTI FOTOVOLTAICI: FACCIATA FOTOVOLTAICA IPSIA ROVIGO: tipologia di installazione: struttura posizionata sia sulla parete che sulla copertura del corpo aule della scuola. ITAS EINAUDI DI BADIA POLESINE: tipologia di installazione: struttura posizionata sulla copertura del corpo laboratori della scuola. ITIS VIOLA ROVIGO: tipologia di installazione: struttura che consiste in due impianti distinti posizionati sulla copertura del corpo laboratori della scuola. POLO TECNICO DI ADRIA: tipologia di installazione: struttura posizionata sulla copertura della scuola. IPSIA DI PORTO TOLLE: tipologia di installazione: struttura posizionata sulla copertura della pensilina adibita a parcheggio CENTRO OPERATIVO ROVIGO: tipologia di installazione: struttura posizionata sulla copertura della pensilina adibita a parcheggio LICEO P. LEVI (BALZAN) DI BADIA POLESINE: tipologia di installazione: struttura posizionata sulla copertura del corpo laboaratori della scuola. LICEO PALEOCAPA DI ROVIGO: tipologia di installazione: struttura posizionata sulla copertura del corpo aule della scuola. UFFICI PROVINCIALI DI VIALE DELLA PACE: tipologia di installazione: struttura posizionata sia sulla parete che sulla copertura del corpo edilizio.
PENSILINE FOTOVOLTAICHE BERGANTINO E GAIBA: struttura posizionata sulla copertura della pensilina adibita a parcheggio biciclette.
Data installazione: si veda la tabella allegata.
Entrata in funzione: FACCIATA FOTOVOLTAICA IPSIA ROVIGO: non è in funzione POLO TECNICO DI ADRIA: non è in funzione PENSILINE FOTOVOLTAICHE BERGANTINO E GAIBA: non sono in funzione CENTRO OPERATIVO ROVIGO: in funzione dal 01/03/2011 ITIS VIOLA ROVIGO: in funzione dal 01/05/2016 ITAS EINAUDI DI BADIA POLESINE: in funzione dal 01/01/2012 LICEO P. LEVI (BALZAN) DI BADIA POLESINE: in funzione dal 01/01/2009 IPSIA DI PORTO TOLLE: in funzione dal 01/01/2009. |
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| | DOMANDA Nel disciplinare di gara: Il § III.5 parte 1^ e § 9 indica che non è prevista. Il § 13.2.a) parte 2^ prevede che è sanabile “la garanzia provvisoria insufficiente, priva di requisiti ……….”. Il § 13.3.c) parte 2^ prevede che non è sanabile “la garanzia provvisoria sottoscritta da soggetto non legittimato a impegnare il garante”. Il § 23.5 parte 2^ indica le modalità di svincolo della garanzia provvisoria. Viste le discordanze riportate nel disciplinare di gara chiediamo conferma che per partecipare alla gara NON è richiesta la garanzia provvisoria.
RISPOSTA Si conferma che non è richiesta la cauzione provvisoria. Le clausole indicate trovano applicazione solo nel caso in cui sia prevista la garanzia. |
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| | DOMANDA Si richiede che documento allegare sul campo "Garanzia a corredo dell'offerta" in quanto nel Disciplinare la stessa non è prevista.
RISPOSTA Il campo generato automaticamente dal portale è stato eliminato, in quanto come rilevato la cauzione provvisoria non è prevista. A seguito della modifica non va prodotto alcun documento. |
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| | DOMANDA 1) Si chiede di indicare in modo preciso quale sia il premio imponibile annuo a base di gara. 2) Art. 2 – limiti di indennizzo, sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti – Si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa riportati alle singole garanzie, come ad esempio Terremoto, Inondazioni alluvioni allagamenti, Eventi atmosferici ecc., devono considerarsi per sinistro, anno ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti. 3) Statistica sinistri – Si chiede di confermare che la situazione sinistri presentata sia di riferimento per tutti i beni attualmente assicurati, compresi attracchi e impianti fotovoltaici. 4) Si chiedono le schede analitiche relative a ciascun impianto fotovoltaico assicurato dalle quali estrapolare: data di installazione, ubicazione, tipologia, ecc.. 5) Si chiede disponibilità, in caso di aggiudicazione della gara ed emissione del contratto, all’inserimento in polizza delle seguenti clausole:
1. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.”
2. MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.
RISPOSTA 1) Premio imponibile annuo € 62.341,21. 2) Garanzia Terremoto: il limite di indennizzo è per sinistro ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti. Garanzia Inondazioni alluvioni allagamenti: il limite di indennizzo è per sinistro ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti. Garanzia Eventi atmosferici: il limite di indennizzo è per sinistro ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti. 3) Si conferma che la situazione sinistri presentata è riferita a tutti i beni attualmente assicurati, compresi attracchi e impianti fotovoltaici. 4) Le informazioni sugli impianti fotovoltaici saranno trasmesse non appena fornite dall'area competente. 5) Sarà ammessa solo ed esclusivamente l'inclusione delle seguenti clausole:
Sanction Clause / OFAC Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
Esclusione Malattie Trasmissibili Sono escluse le perdite, danni, costi o spese di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a un’epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un’ubicazione assicurata, potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile, non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo;
Per Malattia Trasmissibile si intende: qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. |
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